Sez. 1, Sentenza n. 16707 del 24/08/2004 (Rv. 576188 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Domanda ridotta in corso di giudizio - Rigetto - Condanna alle spese in favore del convenuto - Valore della causa - Determinazione - Riferimento al valore della domanda iniziale - Necessità - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In caso di totale rigetto di una domanda la cui entità sia stata ridotta dalla stessa parte attrice in corso di causa, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto, ed in particolare di quelle afferenti ad attività difensive svolte prima della dichiarazione dell'attore di voler ridurre la propria domanda, si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)