Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2006 (Rv. 587441 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Criteri - Art. 6 tariffa forense - Somma riconosciuta alla parte vincitrice - Condizioni - Accoglimento parziale della domanda - Inclusione - Rigetto - Esclusione - Criterio della somma domandata - Applicabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
L'art. 6, primo comma, seconda parte, della tariffa forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 5, DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)