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Sez. L, Sentenza n. 8530 del 19/11/1987 (Rv. 456050 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - VIOLAZIONE DA PARTE DELLO APPELLANTE DEL TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI FISSARE UN TERMINE PER RINNOVARE LA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA - MANCATO RISPETTO DI DETTO TERMINE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456050-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - VIOLAZIONE DA PARTE DELLO APPELLANTE DEL TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI FISSARE UN TERMINE PER RINNOVARE LA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA - MANCATO RISPETTO DI DETTO TERMINE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NECESSITÀ.*

Nel rito del lavoro il mancato rispetto da parte dell'appellante del termine di venticinque giorni (contemplato dall'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.) che deve intercorrere tra la data della notifica dell'impugnazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione, comporta - non già l'inammissibilità del gravame - ma l'Obbligo di fissare (ex art. 291 cod. proc. civ.) un nuovo termine per rinnovare la notificazione, che ha carattere perentorio, con la conseguenza, in caso di mancato rispetto da parte dello appellante di questo termine, dell'Estinzione del processo e non dell'improcedibilità del gravame. (V 2797/87, mass n 451920).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)