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Sez. L, Sentenza n. 2797 del 20/03/1987 (Rv. 451920 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - MERA IRREGOLARITÀ - SANATORIA - NUOVO TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ DELLO APPELLO - CONSEGUENZE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451920-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - MERA IRREGOLARITÀ - SANATORIA - NUOVO TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ DELLO APPELLO - CONSEGUENZE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*

Nel rito del lavoro per la rituale e tempestiva proposizione dell'atto d'appello è sufficiente il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente, mentre la notifica della impugnazione alla controparte vale soltanto ad instaurare il contraddittorio; pertanto, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non determina la improcedibilità del gravame, ma integra una mera irregolarità degli Atti, che, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. (da ritenersi applicabile anche al giudizio di secondo grado), può essere sanata nel termine assegnato all'uopo dal giudice per la esecuzione della notifica con la conseguenza che nel caso di inosservanza di tale termine, che è perentorio (in applicazione estensiva del disposto dell'art. 291 cod. proc. civ.), per avere la parte appellante omesso nuovamente di procedere alla notifica della impugnazione se ne verifica la decadenza e quindi l'improcedibilità con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (V 2637/86, mass n 445713; (Conf 1145/86, mass n 444643; (Conf 969/86, mass n 444488; (Conf 5915/85, mass n 443082; (Conf 5801/85, mass n 442986).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)