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Sez. 4, Sentenza n. 9316 del 12/12/2005 Cc. (dep. 17/03/2006) Rv. 233910 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Inapplicabilità - Conseguenze - Declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza del suddetto avviso - Abnormità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233910-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

È abnorme, perché determina una stasi del processo non rimediabile altrimenti e provoca altresì una regressione non consentita del processo alla fase delle indagini preliminari, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stato notificato all'imputato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., disponendo quindi la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Infatti, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 415 bis cod. proc. pen., trattandosi di adempimento che non è espressamente previsto dal D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, ed anzi, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto, che dispone l'osservanza delle norme contenute nel codice di procedura penale "in quanto applicabili", è inapplicabile anche in via di interpretazione sistematica, in quanto inconciliabile con la speditezza del procedimento voluta dal legislatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 lett. F CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)