Sez. 4, Sentenza n. 639 del 15/10/2003 Cc. (dep. 14/01/2004) Rv. 227087 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Applicabilità dell'art. 415 bis cod. proc. pen. - Esclusione - Declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata osservanza dell'art. 415 bis cod. proc. pen. - Abnormità.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. relativa all'obbligo dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari non trova applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace, in considerazione del carattere di speditezza di tale procedimento regolato dagli artt. 15, 20 e 21 del D.Lgs. n. 274 del 2000. È di conseguenza abnorme - poiché eccentrico rispetto all'intero sistema delineato dal legislatore con il citato decreto legislativo, e atto a provocare una stasi del processo - il provvedimento con cui il Giudice di pace dichiara la nullità della citazione a giudizio per omesso avviso della conclusione delle indagini, e restituisce gli atti al P.M..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)