Sez. 1, Sentenza n. 637 del 20/03/1964 (Rv. 300858 - 01)
BORSA-VALORI - CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - PLURALITA DI CONTRATTI COLLEGATI - INSUSSISTENZA - UNICITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
BORSA-VALORI - CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - PLURALITA DI CONTRATTI COLLEGATI - INSUSSISTENZA - UNICITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Le parti nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, possono dar vita a contratti funzionalmente collegati tra loro in virtu di un rapporto di reciproca dipendenza per cui lo svolgimento e le vicende di uno di essi si ripercuotono sull'altro condizionandone la validita e l'esecuzione. Pertanto e perfettamente ipotizzabile che in una determinata situazione, anche in Mancanza di uno o piu requisiti indicati per la unicita del contratto di borsa si abbia per volonta delle parti, un unico contratto, anziche una pluralita di contratti. (V 1718/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)