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Sez. 2, Sentenza n. 3227 del 29/11/1962 (Rv. 254741 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - CHIARIMENTI - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254741-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - CHIARIMENTI - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Rientra nei poteri discrezionali del giudice, e ne costituisce facolta insindacabile, il chiedere chiarimenti ai consulenti di ufficio o disporre la rinnovazione delle consulenze.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)