Sez. U, Sentenza n. 1716 del 17/02/1995 (Rv. 490484 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - APPELLO | Azione di nunciazione relativa a materia devoluta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche - Relativa sentenza del pretore - Appello - Proposizione al Tribunale ordinario - Conseguenze.
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - APPELLO
A norma dell'art. 141, terzo comma, R.D. n. 1775 del 1933, l'appello avverso la sentenza del Pretore che abbia pronunziato su un'azione di nunciazione avente ad oggetto una materia devoluta al tribunale Regionale delle acque pubbliche (nella specie, azione di danno temuto e di nuova opera con riferimento all'esecuzione di lavori relativi ad una rete di irrigazione con acque sotterranee artificialmente estratte), deve essere proposto davanti a detto tribunale, con la conseguenza che, qualora l'indicata impugnazione venga proposta, invece, innanzi al Tribunale ordinario e questi non declini la propria competenza (pronunziandosi, nell'ipotesi, sul merito del gravame), non si produce la cosiddetta "EFFICACIA CONSERVATIVA" dell'impugnazione e ne conseguono l'inammissibilità dell'appello, proposto al giudice funzionalmente incompetente, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, in sede di legittimità , la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, in quanto pronunziata su un gravame inammissibile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)