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Sez. 2, Sentenza n. 2592 del 25/03/1997 (Rv. 503216 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - APPELLO | Alvei - Controversia possessoria - Competenza territoriale - Del Pretore - Sussistenza - Impugnazione della pronuncia del Pretore - Competenza a conoscere - Del Tribunale Regionale delle Acque - Configurabilità - Natura esclusiva - Intervenuta proporzione innanzi al tribunale ordinario - Conseguente pronuncia nel merito - Rilevabilità dell'inammissibilità dell'appello per vizio di incompetenza, anche di ufficio, da parte della Cassazione - Annullamento senza rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503216-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - APPELLO

Poiché gli alvei sono soggetti allo stesso regime giuridico dei corsi d'acqua e delle relative sponde, le azioni possessorie relative a detti beni devono proporsi, a norma degli art. 140 e 141 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, innanzi al Pretore competente per territorio, mentre l'appello avverso la sentenza del Pretore va proposto davanti al Tribunale Regionale delle Acque, con la conseguenza che ove l'impugnazione sia stata proposta, invece, davanti al Tribunale ordinario, senza che lo stesso declini la propria competenza e si pronunci invece nel merito, l'inammissibilità dell'appello, siccome proposto al giudice incompetente deve essere dichiarata anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di ricorso di legittimità, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)