Sez. 3, Sentenza n. 30777 del 08/07/2025 Ud. (dep. 15/09/2025) Rv. 288556-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI | Abrogazione della contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen. e contestuale introduzione del delitto di cui all'art. 570-ter cod. pen. ad opera dell'art. 12 d.l. n. 123 del 2023 - Continuità normativa - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Elusione dell'obbligo di istruzione per assenze ingiustificate - "Abolitio criminis" - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI
In tema di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, non sussiste continuità normativa tra l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen. e il delitto previsto dall'art. 570-ter cod. pen., contestualmente introdotto ad opera dell'art. 12, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2023, n. 159, in quanto, ai sensi della nuova norma incriminatrice, la condotta inerte tenuta dal responsabile dell'istruzione del minore, non più solo "elementare", ma comprensiva dell'intero "obbligo scolastico", assume rilevanza penale nel solo caso in cui il duplice avvertimento previsto dall'art. 114, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dallo stesso art. 12 cit., sia risultato infruttuoso, con conseguente "abolitio criminis" per le condotte anteriori alla novella consistite nel non aver impedito l'ingiustificata assenza per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico elementare.
Cod. Pen. art. 731 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/2023 num. 123 art. 12, Legge 06/10/2023 num. 159 art. 1, Cod. Pen. art. 570 ter, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 114, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)