Sez. 3, Sentenza n. 35396 del 21/05/2008 Ud. (dep. 16/09/2008) Rv. 240789 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI | Inosservanza dell'obbligo di far frequentare ai minori la scuola secondaria di primo grado - Reato ex art. 731 cod. pen. - Integrazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI
Integra il reato previsto dall'art. 731 cod.pen. la condotta di chi, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l'obbligo scolastico in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 L. 31/12/1962 n. 1859. (In motivazione la Corte ha invece escluso che integri reato l'inosservanza del predetto obbligo relativamente alla scuola media superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 731 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/1962 num. 1859 art. 8 CORTE COST., Legge 28/03/2003 num. 53 art. 2 com. 1 lett. C, Legge 15/04/2005 num. 53 art. 1 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)