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Sez. 3, Sentenza n. 24901 del 25/11/2005 (Rv. 584928 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Assicurazione contro i danni alle cose stipulata a favore di terzi - Pluralità di assicurati - Fatto doloso o colposo nella determinazione dell'evento dannoso da parte di uno degli assicurati - Conseguenze - Ininfluenza sul diritto all'indennizzo da parte degli altri assicurati - Sussistenza - Limiti - Conseguenze in materia di contratto di locazione con distinte assicurazioni per i mobili di proprietà del conduttore e per l'immobile locato.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584928-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

Nell'assicurazione contro i danni alle cose, stipulata a favore di terzi, più sono gli assicurati se sono più le cose coperte da garanzia e più ne sono i proprietari, sicché ciascuno degli assicurati è terzo rispetto agli altri e non può, pertanto, incidere col proprio fatto, sia esso doloso o colposo, sul diritto all'indennizzo spettante agli altri, a meno che il fatto non sia posto in essere per far beneficiare l'altro assicurato dell'indennizzo previsto; ne consegue, con riferimento a contratto di locazione, che, ove il conduttore sia assicurato per le cose mobili di sua proprietà e il locatore per il proprio immobile, il fatto doloso di uno di essi rappresenta l'evento fortuito rispetto al danneggiamento della cosa dell'altro (che sia la conseguenza del fatto medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)