Sez. 2, Sentenza n. 2011 del 14/10/1970 (Rv. 348088 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - PROCEDURE CONCORSUALI - PRESTAZIONI EFFETTUATE PRIMA DEL 23 MARZO 1958 - TARIFFA PER LE PROCEDURE ESECUTIVE - APPLICAZIONE ANALOGICA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - PROCEDURE CONCORSUALI - PRESTAZIONI EFFETTUATE PRIMA DEL 23 MARZO 1958 - TARIFFA PER LE PROCEDURE ESECUTIVE - APPLICAZIONE ANALOGICA.*
Poiche nella tabella allegata alla legge 13 giugno 1942, n 794, non era prevista la voce relativa alle prestazioni nell'ambito delle procedure concorsuali, per le prestazioni di procuratore effettuate anteriormente al 23 marzo 1958, data di entrata in vigore della tariffa professionale di cui al DM 2801 del 1958, va applicata per analogia, avendo la procedura fallimentare natura esecutiva, la parte della tariffa anteriore relativa ai procedimenti esecutivi e non gia la tariffa relativa ai compensi di avvocato per i procedimenti speciali previsti dal libro quarto del codice di rito, con i quali la procedura fallimentare non presenta analogia alcuna.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)