Sez. 2, Sentenza n. 4411 del 23/07/1979 (Rv. 400959 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - STRAGIUDIZIALI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - TARIFFE EX DM 23 DICEMBRE 1976 - PREVISIONE DELL'ASSISTENZA DEL PROFESSIONISTA IN PROCEDURE CONCORSUALI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI - MODIFICA CONSEGUENTE DELL'INQUADRAMENTO EX LEGE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI - ESCLUSIONE - EQUIPARAZIONE DELLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI A QUELLE STRAGIUDIZIALI - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - STRAGIUDIZIALI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - TARIFFE EX DM 23 DICEMBRE 1976 - PREVISIONE DELL'ASSISTENZA DEL PROFESSIONISTA IN PROCEDURE CONCORSUALI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI - MODIFICA CONSEGUENTE DELL'INQUADRAMENTO EX LEGE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI - ESCLUSIONE - EQUIPARAZIONE DELLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI A QUELLE STRAGIUDIZIALI - CONDIZIONI.*
Il DM 23 dicembre 1976, che fissa le tariffe degli onorari forensi, nell'inquadrare le prestazioni eseguite nel corso dei procedimenti concorsuali nell'ambito delle prestazioni giudiziali civili, ove esse si svolgano innanzi il giudice civile, e, nel prevedere, nella parte terza relativa alle tariffe stragiudiziali civili, l'assistenza del professionista in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, non importa la modifica della legge fallimentare che inquadra l'amministrazione controllata nell'ambito delle procedure giudiziali, in quanto la Determinazione della natura dell'attivita prestata dal professionista va fatta in base alla natura della procedura per la quale egli presta la sua assistenza nonche alla natura specifica dell'attivita che, in relazione a tale procedura, presta a favore del suo cliente, nel senso che anche in occasione di una procedura giudiziale civile, il professionista puo bene esplicare solo attivita stragiudiziale ovvero attivita stragiudiziale in cumulo con attivita giudiziale, giacche sono da equiparare alle prestazioni giudiziali anche quelle stragiudiziali che si presentino tanto strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza in giudizio da potersi considerare in funzione strumentale o quanto meno complementare dell'attivita propriamente processuale. (V 4441/77, mass n 388044; (V 3292/75, mass n 377409; (V 2011/70, mass n 348088; (V 2672/66, mass n 325124).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE, DM 23/12/1976 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)