Sez. 3, Sentenza n. 12194 del 02/12/1997 (Rv. 510612 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Adeguamento ai valori monetari dei limiti dei massimali dell'assicurazione obbligatoria della RCA - Sentenza costituzionale n. 560 del 1987 - Effetti - Rimozione di ogni limite di massimale per l'obbligazione risarcitoria del fondo di garanzia ex. lett. A, primo comma, legge n. 990 del 1969 - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
La dichiarazione di illeggittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Corte Cost. sentenza n. 560 del 1987), nella parte in cui non prevedeva l'adeguamento ai valori monetari dei limiti dei massimali dell'assicurazione obbligatoria della RCA, non ha avuto la conseguenza di rimuovere ogni limite di massimale per l'obbligazione risarcitoria del fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di cui alla lett. a) comma primo dell'art. 19 della stessa legge, in quanto alla stregua del criterio di coincidenza dei suddetti limiti dettato dal successivo art. 21, siffatta obbligazione deve ritenersi non suscettibile di eccedere i massimali individuati per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle tabelle vigenti al momento del sinistro. (Vedi Corte Cost. 560 del 1987)
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 19/01/1991 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)