Sez. 3, Sentenza n. 2013 del 01/03/1994 (Rv. 485504 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni | Responsabilità dell'impresa designata dal Fondo - Limiti di massimali - Adeguamento ai valori monetari correnti - Decreto presidenziale ex art. 9 legge n. 990 del 1969 - Retroattività - Esclusione - Riferimento per i limiti di garanzia all'epoca del sinistro ed in base al provvedimento alla stessa epoca vigente - Obbligatorietà.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni
Il decreto presidenziale, da adottarsi su proposta del Ministro per l'industria, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, per adeguare progressivamente ai valori monetari correnti i limiti di massimale fissati dalla Tabella A allegata alla stessa legge - entro i quali è contenuta la responsabilità dell'impresa assicuratrice designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni prodotti da autoveicolo non assicurato -, non opera retroattivamente con la conseguenza che il danno risarcibile dalla detta impresa non può che essere contenuto nei limiti dei minimi di garanzia che vanno individuati, in presenza di una serie di provvedimenti di adeguamento, con riferimento all'epoca del sinistro ed in base al provvedimento alla stessa epoca vigente.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)