Sez. 3, Sentenza n. 2208 del 09/04/1982 (Rv. 420075 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - MODULO IN BIANCO NON SOTTOSCRITTO DALL'ISTITUTO EMITTENTE - SUCCESSIVO RIEMPIMENTO E FALSIFICAZIONE DELLA FIRMA DI EMISSIONE - RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO PREDETTO NEI CONFRONTI DEI TERZI POSSESSORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - MODULO IN BIANCO NON SOTTOSCRITTO DALL'ISTITUTO EMITTENTE - SUCCESSIVO RIEMPIMENTO E FALSIFICAZIONE DELLA FIRMA DI EMISSIONE - RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO PREDETTO NEI CONFRONTI DEI TERZI POSSESSORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Poiché il modulo in bianco di assegno circolare, anche se non sottoscritto dall'istituto emittente, si presta, mediante successivo riempimento e falsificazione della firma di emissione, ad indurre in errore il terzo che ne venga in possesso, ingenerandogli il fondato convincimento che si tratti di assegno circolare valido, della sua utilizzazione per la consumazione dei reati di falso e di truffa e del conseguente danno patrimoniale è responsabile l'istituto bancario, ove tali eventi siano imputabili ad un suo colpevole comportamento. (nella specie, il giudice del merito aveva individuato Mancanza di diligenza nel comportamento di una banca che, avendo avviato al macero moduli in bianco di assegni circolari, non aveva impedito che alcuni di essi sfuggissero alla distruzione e - resasi conto di ciò - aveva omesso di provvedere, con idonei mezzi di pubblicità, a mettere sull'avviso i terzi dell'accadimento).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)