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Sez. 4, Sentenza n. 1832 del 23/10/2014 Ud. (dep. 15/01/2015) Rv. 261772 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Equipe chirurgica - Decesso del paziente - Correttezza delle scelte anestesiologiche - Corresponsabilità del chirurgo operatore - Configurabilità - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261772-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa medica, il medico chirurgo operatore è titolare di un'ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente, in virtù della quale egli è tenuto a concordare con l'anestesista il percorso anestesiologico da seguire - avute presenti anche le condizioni di salute del paziente e le possibili implicazioni operatorie legate ad esse - nonché a vigilare sulla presenza in sala operatoria del medesimo anestesista, deputato al controllo dei parametri vitali del paziente per tutta la durata dell'operazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)