Sez. 4, Sentenza n. 43988 del 18/06/2013 Ud. (dep. 28/10/2013) Rv. 257699 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività d'equipe - Lesioni - Responsabilità del singolo medico - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
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In tema di colpa professionale, per l'affermazione della responsabilità penale del singolo sanitario operante in equipe chirurgica, è necessario non solo accertare la valenza con-causale del suo concreto comportamento attivo o omissivo al verificarsi dell'evento ma anche la rimproverabilità di tale comportamento sul piano soggettivo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità di un medico specialista che si era occupato della fase preparatoria di un intervento chirurgico e del post operatorio per le lesioni occorse alla persona offesa, non avendo il giudice di merito accertato se egli avesse avuto la concreta possibilità di conoscere e valutare l'attività svolta da altro collega, di controllarne la correttezza e di agire ponendo rimedio agli errori emendabili da lui commessi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)