Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24066 del 16/11/2011 (Rv. 619824 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Sopravvenienza di norme nelle more della pubblicazione della sentenza della Corte ma dopo la sua deliberazione - Principio di diritto enunciato nella stessa - Inosservanza da parte del giudice di rinvio - Applicazione dello "jus superveniens" in contrasto con detta deliberazione - Violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. - Configurabilità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Qualora il giudice di rinvio accerti la sopravvenienza di una norma (nella specie, interpretativa), incidente sul giudizio in corso ed entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza rescindente, ma dopo la sua deliberazione, deve dare puntuale applicazione al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, a nulla rilevando che il collegio abbia omesso di valutarla o la abbia implicitamente disapplicata, non sussistendo, in concreto, l'ipotesi eccezionale di derogabilità all'effetto cogente del suddetto principio derivante dalla sopravvenienza normativa rispetto al momento in cui quel principio venne pubblicamente statuito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)