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Sez. 1, Sentenza n. 15750 del 08/11/2002 (Rv. 560417 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale - Lite pendente con il Comune - Causa di incompatibilità - Condizioni e limiti ex lege n.75 del 2002 - Applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso - Conseguenze in tema di giudizio di Cassazione.
Stato
decisa il 2002-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560417-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di incompatibilità alla carica di consigliere comunale per lite pendente con il Comune, l'art. 3 della legge n. 75 del 2002 (a mente del quale "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto nel caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato", mentre "la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità" è applicabile anche ai procedimenti in corso, con la conseguenza che quando, come nella specie, il procedimento relativo alla decadenza per incompatibilità penda dinanzi alla Corte di Cassazione e la decisione sia stata deliberata ma non siano state ancora completate le formalità di pubblicazione della sentenza, la Corte deve provvedere ad una nuova deliberazione che tenga conto dello "ius superveniens" al fine di evitare che la decisione sia contro legami con riguardo al diritto vigente al momento della sua pubblicazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST., Legge 24/04/2002 num. 75 art. 3 ter, Legge 23/04/1981 num. 132, Legge 23/04/1981 num. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)