Sez. 3, Sentenza n. 1503 del 18/05/1971 (Rv. 351849 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - SORPASSO - INCROCI STRADALI - IN GENERE - SORPASSO CHE NON POSSA ESSERE PORTATO A TERMINE PRIMA DELL'INIZIO D'UN CROCEVIA - DIVIETO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - SORPASSO - INCROCI STRADALI - IN GENERE - SORPASSO CHE NON POSSA ESSERE PORTATO A TERMINE PRIMA DELL'INIZIO D'UN CROCEVIA - DIVIETO.*
L'Obbligo per il conducente di accertare, nell'accingersi ad un sorpasso, l'esistenza di spazio libero sufficiente riguarda non soltanto la fase iniziale e quella di sviluppo della manovra, ma anche la fase conclusivĂ il sorpasso non deve mai essere intrapreso se non vi sia la certezza che il rientro sulla destra possa attuarsi in condizioni di sicurezza. Il divieto di sorpasso di cui all'art 106 nono comma del codice stradale e, pertanto, violato non solo quando il sorpasso avvenga in prossimita di un crocevia, ma anche quando, iniziato ad una certa distanza, non possa essere portato a termine prima dell'inizio del crocevia stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 106 CORTE COST., Cod. Strada art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)