Sez. 6, Sentenza n. 9546 del 04/07/1983 Ud. (dep. 12/11/1983) Rv. 161157 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO O DI DIRITTO - NECESSITÀ - OMISSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO O DI DIRITTO - NECESSITÀ - OMISSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Perché i motivi di impugnazione possano dirsi specifici è necessario non solo dedurre la censura che si intende muovere, ma anche indicare in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura dato che essi condizionano l'Esercizio del potere di controllo da parte del giudice della impugnazione. In Mancanza di detti requisiti, non vi è da parte del giudice Obbligo di motivazione, trattandosi di gravame inammissibile per genericità. (Conf mass n 150607; (Conf 147663 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)