Sez. 3, Sentenza n. 1597 del 19/09/1970 (Rv. 347503 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE PROFESSIONALI - ONORARI - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA VIGENTE AL MOMENTO DELL'ESAURIMENTO DELLA PRESTAZIONE - COMPETENZE PROCURATORIE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA VIGENTE AL MOMENTO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE PROFESSIONALI - ONORARI - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA VIGENTE AL MOMENTO DELL'ESAURIMENTO DELLA PRESTAZIONE - COMPETENZE PROCURATORIE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA VIGENTE AL MOMENTO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI.*
Nel caso di successione di tariffe professionali, per la liquidazione degli onorari di avvocato si deve applicare la tariffa sotto la quale la prestazione dell'opera ebbe ad esaurirsi, detta prestazione dovendo essere valutata nel suo complesso dal principio alla fine. I diritti di procuratore, invece, vanno liquidati in base alle Disposizioni vigenti nel momento delle singole prestazioni professionali, esaurendosi queste nell'atto stesso in cui sono compiute.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)