Sez. 2, Sentenza n. 3108 del 17/10/1972 (Rv. 360888 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - COMPETENZE PROCURATORIE - SUCCESSIONE DI TARIFFE - TARIFFA RISPETTIVAMENTE APPLICABILE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - COMPETENZE PROCURATORIE - SUCCESSIONE DI TARIFFE - TARIFFA RISPETTIVAMENTE APPLICABILE.*
Nel caso di successione di tariffe professionali, per la liquidazione degli onorari di avvocato si deve applicare la tariffa sotto la quale la prestazione dell'opera ebbe ad esaurirsi, detta prestazione dovendo essere valutata nel suo complesso dal principio alla fine. I diritti di procuratore, invece, vanno liquidati in base alle Disposizioni vigenti nel momento delle singole prestazioni professionali, esaurendosi queste nell'atto stesso in cui sono compiute. (Conf 1597'70, mass n 347503).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)