Sez. L, Sentenza n. 4444 del 04/05/1999 (Rv. 525996 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di fine servizio - Principio della corrispondenza tra contributi versati e premio corrisposto - Applicabilità - Conseguenze - Principio dell'automatismo - Inapplicabilità - Conseguente commisurazione dell'indennità in oggetto agli anni di servizio effettivo - Anzianità convenzionale - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
La disciplina della indennità premio di fine servizio è ispirata al principio della corrispondenza tra contributi versati e premio corrisposto; ne consegue che l'Istituto erogatore può corrispondere prestazioni solo nei limiti di quanto riceve dai soggetti obbligati (datore di lavoro e lavoratore) in quanto non opera di regola il principio dell'automatismo, proprio delle pensioni ordinarie a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. In particolare la indennità premio di fine servizio va commisurata agli anni di servizio effettivo, mentre l'anzianità convenzionale rileva solo nei casi espressamente previsti dalla legge (come accade ad esempio per i benefici combattentistici). (Nel caso di specie un Comune siciliano aveva, per un proprio dipendente, posto, con delibera della Giunta municipale, oneri previdenziali a carico dell'INADEL - cui era succeduto l'INPDAP - concedendo anzianità figurative per le quali non risultavano versati i relativi contributi onde consentire al lavoratore di vedersi corrispondere un'integrazione della indennità premio di fine servizio, secondo quanto previsto dalla legge r. Sicilia n. 60 del 1976, ancorché l'ente datore di lavoro non avesse fornito all'Istituto previdenziale la necessaria provvista contributiva).
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1976 num. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)