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Sez. 2, Sentenza n. 107 del 07/01/1981 (Rv. 410505 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI- INDEROGABILITA - RAPPORTI CON L'INAM - CONVENZIONE STIPULATA DA QUESTO ISTITUTO PER REGOLAMENTARE I SINGOLI FUTURI RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - VIOLAZIONE DEI MINIMI INDEROGABILI - NULLITA INSANABILE - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410505-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI- INDEROGABILITA - RAPPORTI CON L'INAM - CONVENZIONE STIPULATA DA QUESTO ISTITUTO PER REGOLAMENTARE I SINGOLI FUTURI RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - VIOLAZIONE DEI MINIMI INDEROGABILI - NULLITA INSANABILE - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE - CRITERI.*

La convenzione stipulata dall'INAM con procuratori ed avvocati liberi professionisti per regolamentare i singoli futuri rapporti di prestazione d'opera professionale e affetta da nullita insanabile in tutta la parte concernente l'assetto dei contrapposti interessi economici, se la stessa, globalmente valutata, si traduce in una violazione dei minimi inderogabili previsti dalle tariffe professionali (art 24 della legge 13 giugno 1942, n 794). In tale situazione, le spettanze del professionista vanno liquidate in base alle predette tariffe, entro i limiti minimi e massimi e secondo l'opera concretamente svolta. (Conf 4114/80, mass n 408017; (Conf 413/80, mass n 408014; (Conf 3684/80, mass n 407552).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)