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Sez. 5, Sentenza n. 11015 del 27/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151276 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - COPERTURA DELL'ASSEGNO - FIDO BANCARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151276-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - COPERTURA DELL'ASSEGNO - FIDO BANCARIO - IRRILEVANZA.*

L'esistenza di un fido bancario non vale ad escludere il reato di emissione di assegno a vuoto, né a configurare l'esimente del fatto scusabile. Infatti, il fido bancario è un mero atto di fiducia, come tale sempre revocabile, sì che esso, di per sè, non fa nascere per la banca alcun Obbligo di pagare i titoli. Per dar vita al rapporto di provvista, che costituisce il presupposto necessario per l'emissione dell'assegno, occorre che intervenga un'apertura di credito, cioè una convenzione formale vincolante per la banca. (Conf mass n 132659).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)