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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021 (Rv. 663731 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Successiva proposizione di due giudizi di opposizione all'esecuzione aventi identico oggetto - Giudicato formatosi in relazione al primo giudizio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione – Impugnazione per revocazione, ai sensi artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., avverso la pronuncia di legittimità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663731-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto (nella specie, opposizione preventiva all'esecuzione ed opposizione ad esecuzione iniziata, fondate sugli stessi motivi), il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, quand'anche quest'ultimo consegua ad una pronuncia della Corte di cassazione avverso la quale sia stata proposta l'impugnazione per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. (ovvero sia pendente il termine per proporla).

Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)