Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013 (Rv. 628456 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Sospensione per pregiudizialità del giudizio successivamente instaurato - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)