Sez. 2, Sentenza n. 40575 del 24/09/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260362 - 01
IMPUTATO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ | Assunzione della qualità di indagato - Iscrizione nel registro delle notizie di reato ovvero emissione di provvedimenti inequivocabilmente qualificanti la qualità di persona sottoposta ad indagini - Dichiarazioni contraddittorie rese alla P.G. dalla persona offesa - Assunzione della qualità di indagato per favoreggiamento - Esclusione - Fattispecie.
IMPUTATO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ
La qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l'arresto o il fermo, che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta ad indagini, con la conseguenza che la persona offesa che ha reso alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, non può, per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, da intendersi collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che avesse assunto la qualità di indagato la parte offesa di un delitto di tentata estorsione, che, dopo aver riferito alla polizia giudiziaria di non aver identificato le persone che lo avevano minacciato, a seguito dell'ascolto delle intercettazioni in cui sosteneva di aver mentito ai Carabinieri, affermava di aver riconosciuto i responsabili del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Cod. Pen. art. 371 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)