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Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 14/12/1972 (Rv. 361594 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - PENSIONE DI INVALIDITA - PENSIONE PRIVILEGIATA - CAUSA DI SERVIZIO - AMBITO - CAUSA PREPONDERANTE E NECESSARIA - EQUIPARAZIONE ALLA CAUSA UNICA E DIRETTA - PREDISPOSIZIONE O PREESISTENZA DELL'INVALIDITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361594-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - PENSIONE DI INVALIDITA - PENSIONE PRIVILEGIATA - CAUSA DI SERVIZIO - AMBITO - CAUSA PREPONDERANTE E NECESSARIA - EQUIPARAZIONE ALLA CAUSA UNICA E DIRETTA - PREDISPOSIZIONE O PREESISTENZA DELL'INVALIDITA - IRRILEVANZA.*

L'art 22 della legge 2 aprile 1958, n 377, disponendo che 'invalidita si considera dipendente da causa di servizio, quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediatà, ha introdotto nel sistema previdenziale, per la categoria dei lavoratori dipendenti dalle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette, lo stesso trattamento gia riservato (art 13 RD 21 novembre 1923, n 248), in materia, ai dipendenti della pa. Pertanto, nell'applicazione della citata norma dell'art 22 della legge n 377 del 1958, devono seguirsi gli stessi criteri che si seguono nell'applicazione della norma dell'art 13 del decreto n 2480 del 1923, secondo i quali alla 'causa unica diretta ed immediata di serviziò va equiparata la 'causa preponderante e necessarià e neppure l'eventuale predisposizione organica e costituzionale del soggetto a contrarre l'infermita, ovvero la preesistenza di questa in Forma latente possono di per se costituire ostacolo al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.*

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1923 num. 2480 art. 13, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)