Sez. L, Sentenza n. 8733 del 09/08/1995 (Rv. 493621 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA | Pensione di invalidità - Dipendenza da causa di servizio - Estremi - Nozione comune di nesso di causalità - Operatività - Causa preponderante e necessaria - Rilevanza - Predisposizione dell'assicurato o preesistenza dell'infermità in forma latente - Influenza - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA
L'art. 12, secondo comma, della legge 28 luglio 1961 n. 830 - a norma del quale, in tema di pensione di invalidità per gli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (autoferrotranvieri), si considera dovuta a causa di servizio l'invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto - fa riferimento alla comune nozione di nesso di causalità, per la cui sussistenza è perciò sufficiente che l'invalidità, ancorché manifestatasi a notevole distanza di tempo, sia in modo certo causalmente ricollegabile alle infermità contratte in dipendenza del servizio, non potendo avere rilevanza esclusiva di tale nesso l'eventuale concorso di altra causa invalidante, salvo che questa sia così imponente da indurre a dubitare dell'efficienza causale dell'infermità dipendente da causa di servizio. Ne consegue che alla causa di servizio unica, diretta ed immediata, deve essere equiparata la causa preponderante e necessaria, per cui neanche l'eventuale predisposizione organica e costituzionale dell'assicurato a contrarre l'infermità, ovvero la preesistenza di questa in forma latente, possono costituire ostacolo al riconoscimento della pensione privilegiata.
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 12, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)