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Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 03/07/1991 (Rv. 472889 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere | Art. 15 della tariffa ex D.M. 22 giugno 1982 - Portata.
Stato
decisa il 1991-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472889-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere

L'art. 15 della tariffa professionale degli avvocati e procuratori, approvata con D.M. 22 giugno 1982, prevede un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento dei soli onorari senza specifico onere di prova a carico del professionista.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 22/06/1982 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)