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Sez. 2, Sentenza n. 11125 del 23/12/1994 (Rv. 489394 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Tariffa professionale degli avvocati e procuratori - Spese generali - Rimborso forfettario del 10 per cento dell'importo degli onorari - Ripetibilità.
Stato
decisa il 1994-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489394-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Il rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento dell'importo degli onorari, previsto dalla tariffa professionale degli avvocati e procuratori, costituendo una spesa sopportata dalla parte vittoriosa, non può essere esclusa dal novero di quelle recuperabili, in applicazione del principio della soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)