Sez. 2, Sentenza n. 11125 del 23/12/1994 (Rv. 489394 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Tariffa professionale degli avvocati e procuratori - Spese generali - Rimborso forfettario del 10 per cento dell'importo degli onorari - Ripetibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Il rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento dell'importo degli onorari, previsto dalla tariffa professionale degli avvocati e procuratori, costituendo una spesa sopportata dalla parte vittoriosa, non può essere esclusa dal novero di quelle recuperabili, in applicazione del principio della soccombenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)