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Sez. 1, Sentenza n. 26 del 08/01/1969 (Rv. 337828 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI IN SEDE GIURISDIZIONALE - DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI - NULLITA SANABILE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO ALLA GPA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 1147 DEL 1966 - TRASMISSIONE D'UFFICIO DEL RICORSO AL TRIBUNALE - ONERE DEL RICORRENTE DI PROVVEDERE ALLE PRESCRITTE NOTIFICAZIONI - INADEMPIMENTO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1969-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337828-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI IN SEDE GIURISDIZIONALE - DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI - NULLITA SANABILE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO ALLA GPA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 1147 DEL 1966 - TRASMISSIONE D'UFFICIO DEL RICORSO AL TRIBUNALE - ONERE DEL RICORRENTE DI PROVVEDERE ALLE PRESCRITTE NOTIFICAZIONI - INADEMPIMENTO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*

A seguito della sentenza n 93 del 16 dicembre 1965 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la composizione dei consigli comunali in Sede giurisdizionale, le deliberazioni non definitive in precedenza adottate dagli stessi consigli comunali, devono considerarsi non giuridicamente inesistenti, ma soltanto affette da nullita per vizio relativo alla Costituzione del giudice suscettibili come tali di passare in cosa giudicata, ove non impugnate. Conseguentemente ove sia stato proposto contro la deliberazione ricorso alla gpa e ove, per la sopraggiunta legge 23 dicembre 1966, n 1147, il ricorso stesso sia stato trasmesso d'ufficio, per il giudizio al tribunale, l'interesse a coltivare il ricorso medesimo, ivi comprese le notificazioni prescritte a pena di decadenza (nella specie la notificazione del decreto presidenziale di fissazione della udienza di discussione), e di colui che ha proposto il ricorso ritualmente, pertanto, ove non adempiutisi dal ricorrente i predetti oneri il tribunale dichiara l'improcedibilita del ricorso. (V 2705, 68, mass 335270 804, 68, mass 332075 634, 68, mass 331801 1373, 67, mass 327979).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)