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Sez. U, Sentenza n. 1373 del 15/06/1967 (Rv. 327979 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA - LEGGE N 1147 DEL 1966 - APPLICAZIONE IMMEDIATA - GIUDIZI PENDENTI DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE O ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - RIMESSIONE D'UFFICIO AL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO.*
Stato
decisa il 1967-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327979-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA - LEGGE N 1147 DEL 1966 - APPLICAZIONE IMMEDIATA - GIUDIZI PENDENTI DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE O ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - RIMESSIONE D'UFFICIO AL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO.*

La legge 23 dicembre 1966 n.1147, che, in ordine alle questioni di eleggibilita, ha sostituito alla giurisdizione degli organi precedentemente previsti (consigli comunali, giunta provinciale amministrativa, Corte di appello e Corte di Cassazione) la giurisdizione del giudice ordinario, trova, quale jus superveniens, immediata applicazione nei giudizi in corso. Va, quindi, immediatamente applicata anche la disposizione transitoria contenuta nell'art. 8 della stessa legge, secondo cui le controversie, pendenti, nella predetta materia, innanzi al consiglio comunale ed alla giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, devono essere di ufficio trasmesse al tribunale competente. Pertanto, in caso di giudizio, pendente avanti alla giunta provinciale amministrativa, all'epoca dell'entrata in vigore della nuova legge, va affermata la giurisdizione del tribunale ordinario, competente per ragione di territorio.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)