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Sez. 1, Sentenza n. 2809 del 29/10/1973 (Rv. 366373 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1973-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366373-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*

Il difetto di legittimazione passiva ad causam, inteso come divergenza fra il soggetto indicato come titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e quello contro cui la domanda viene proposta, puo essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (V 3213/71, mass n 354622).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)