Sez. 1, Sentenza n. 2809 del 29/10/1973 (Rv. 366373 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Il difetto di legittimazione passiva ad causam, inteso come divergenza fra il soggetto indicato come titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e quello contro cui la domanda viene proposta, puo essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (V 3213/71, mass n 354622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)