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Sez. 3, Sentenza n. 3213 del 10/11/1971 (Rv. 354622 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZE - DIFETTO DELLA LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - GIUDICATO DELLA CASSAZIONE SULLA TITOLARITA DEL RAPPORTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354622-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZE - DIFETTO DELLA LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - GIUDICATO DELLA CASSAZIONE SULLA TITOLARITA DEL RAPPORTO - LIMITI.*

La legittimazione ad causam, attiva o passiva, costituisce una condizione astratta dell'Azione, ossia una possibilita di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia favorevole che contraria. La predetta legittimazione si risolve, quindi, nella titolarita del potere o dovere di promuovere o subire un giudizio, indipendentemente dalla titolarita, attiva o passiva, del rapporto controverso. Mentre la sussistenza o il difetto della legittimazione ad causam e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, la titolarita del rapporto sostanziale puo formare soltanto oggetto del normale controllo di legittimita nei limiti specificamente dedotti come motivi di impugnazione. (V 3097'69, mass n 343032).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)