Sez. 1, Sentenza n. 3746 del 12/06/1980 (Rv. 407597 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
La sospensione dei termini per il periodo feriale, di cui allo art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, e applicabile pure al termine annuale per l'impugnazione, previsto dall'art 327 cod proc civ, con riguardo al quale puo operare anche due volte, qualora la sentenza da impugnare venga pubblicata poco prima del periodo di sospensione. (Conf 2823/79, mass n 399138).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)