Sez. 1, Sentenza n. 1937 del 06/04/1981 (Rv. 412629 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale ex art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 riguarda qualsiasi termine e, pertanto, si applica anche al termine annuale per la proposizione delle impugnazioni, che rimane sospeso di diritto durante il periodo intercorrente tra il primo agosto ed il quindici settembre. (V 3746/80, mass n 407597; (V 2823/79, mass n 399138; (Conf 2199/79, mass n 398549).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)