Sez. 1, Sentenza n. 196 del 11/01/1979 (Rv. 396263 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - LIQUIDAZIONE COATTA DELLE AZIENDE DI CREDITO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELL'ADOZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - LIQUIDAZIONE COATTA DELLE AZIENDE DI CREDITO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELL'ADOZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Nella liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito - applicabile anche alle imprese che abbiano di fatto esercitato attivita bancaria senza averne ottenuto autorizzazione - l'opposizione allo stato passivo non puo essere diretta a contestare la legittimita dell'adozione della procedura di liquidazione, perche tale opposizione non puo che riguardare il provvedimento impugnato e cioe la esclusione totale o parziale del credito dedotto dallo opponente. (Conf 3829/77, mass n 387500).*
Riferimenti normativi: Legge 07/04/1938 num. 636 art. 67, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 77, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)