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Sez. U, Sentenza n. 391 del 15/07/1999 (Rv. 528579 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Regolamento preventivo - Istanza - Notificazione - Alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Costituzione - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528579-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve notificarsi presso il procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170, primo comma cod. proc. civ., e non alla parte personalmente; la notifica alla parte personalmente non dà peraltro luogo a inammissibilità del ricorso qualora intervenga costituzione della controparte, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui è preordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)