diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 4553 del 25/02/2010 (Rv. 611586 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Notifica al procuratore della controparte - Necessità - Fondamento - Notifica alla parte personalmente - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611586-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, determinando l'apertura di una fase incidentale nell'ambito del giudizio nel corso del quale è stato proposto, va notificato presso il procuratore della controparte costituito in giudizio; tuttavia, la notifica alla parte personalmente non dà luogo alla sua inammissibilità, trattandosi di atto nullo e non inesistente, con la conseguente sanatoria della nullità, ove la controparte si sia costituita, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)