Sez. L, Sentenza n. 12867 del 12/07/2004 (Rv. 574466 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Dovere di diligenza imposto al creditore e al danneggiato ex art. 1227 cod. civ. - Portata e limiti - Lavoratore licenziato - Proposta di "revoca" del licenziamento consistente in realtà in una riassunzione con perdita delle retribuzioni maturate "medio tempore" - Rifiuto del lavoratore - Applicabilità del regime ex art. 1227 cit. - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Il dovere imposto dall'art. 1227 cod. civ. al creditore e al danneggiato di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dall'altrui comportamento illecito sussiste nei limiti in cui la sua osservanza non sia troppo onerosa e non incida in maniera apprezzabile sulla propria libertà d'azione. Pertanto, nella ipotesi in cui al lavoratore licenziato sia stata proposta una "revoca" del licenziamento consistente in realtà non in una reintegrazione, ma in una riassunzione "ex nunc", quindi con perdita delle retribuzioni maturate "medio tempore", non può ritenersi, ai fini dell'applicazione del citato art. 1227 cod. civ., pretestuoso il rifiuto del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)