Sez. L, Sentenza n. 2258 del 02/02/2007 (Rv. 594681 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Intimazione del licenziamento prima del termine del rapporto - Impugnazione da parte del lavoratore - Conseguente revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro non accettata dal lavoratore - Esperimento dell'azione, ad istanza del lavoratore, per l'ottenimento delle retribuzioni residue e del risarcimento del danno conseguente alla mancata formazione - Infondatezza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Qualora, in conseguenza dell'impugnazione di licenziamento da parte di lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, il datore di lavoro proceda alla revoca del recesso ma il lavoratore non l'accetti, quest'ultimo comportamento implica, in relazione al disposto di cui all'art. 1227 cod. civ., rifiuto della prestazione della controparte, che, in virtù della sinallagmaticità del rapporto, preclude l'insorgenza dell'obbligazione datoriale al pagamento della retribuzione ed esclude l'obbligo del risarcimento del danno in favore dello stesso lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)