diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 09/02/2005 (Rv. 579851 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Casalinga - Lesione della sua capacità lavorativa - Danno patrimoniale - Risarcibilità autonoma rispetto al danno biologico - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579851-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)