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Sez. L, Sentenza n. 14464 del 13/08/2012 (Rv. 623798 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Requisiti - Invalidità - Determinazione - Criteri - Percentuali tabellari di invalidità - Variazione dei limiti di cinque punti percentuali - Parametro dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica e semispecifica - Applicabilità alle persone non dedite ad attività lavorativa retribuita - Casalinga.
Stato
decisa il 2012-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623798-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di invalidità civile, il principio, secondo cui il grado del danno funzionale permanente determinato in applicazione delle tabelle di legge può essere aumentato nella misura massima di cinque punti percentuali, fa esclusivo riferimento al caso in cui vi sia una incidenza dell'invalidità sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) o sulla capacità lavorativa specifica; ne consegue che resta esclusa una variazione della percentuale in relazione all'età del soggetto, prossima o superiore a quella del pensionamento di vecchiaia dei lavoratori, o alla mancata prestazione di attività lavorativa retribuita e, in particolare, alla condizione di casalinga, la quale non entra nelle "attitudini lavorative" considerate dalla norma regolamentare (d.m. 5 febbraio 1992, n. 43, allegato 1, parte prima); nel qual caso - pur rilevante ai fini della tutela antinfortunistica - rileva solo il criterio generale tabellare dell'incapacità lavorativa generica.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., DM Interno 05/02/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)