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Sez. 5, Sentenza n. 1705 del 04/12/2025 Cc. (dep. 15/01/2026) Rv. 289180-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sospensione condizionale c.d. breve - Subordinazione alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289180-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Non vi è incompatibilità tra l'istituto della sospensione condizionale della pena c.d. breve, di cui all'art. 163, quarto comma, cod. pen., e la sua subordinazione alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, prevista per determinate categorie di reati ex art. 165, quinto comma, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha sottolineato la differenza dei presupposti da cui discende l'effetto estintivo del reato, costituiti, nel primo caso, dalla riparazione del danno e dal decorso del tempo senza la commissione di ulteriori delitti, e, nel secondo caso, dall'esito favorevole del percorso rieducativo).

Cod. Pen. art. 163 com. 4, Cod. Pen. art. 165 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)